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Corsi DBN: le false certificazioni e come proteggere la tua formazione


Certificazioni DBN

Di Antonello Calabrese


Da formatore delle Discipline Bio Naturali scrivere questo semplice prontuario non mi è stato facile perché, avendo provato per tutta la mia vita professionale a usare i termini giusti e dare le informazioni adeguate alla mia utenza, ho una reazione viscerale di fastidio verso istituti di formazione e formatori che adottano strategie di vendita improntate alla confusione e attraggono gli allievi con la promessa di “attestati nazionali riconosciuti” o “formazioni certificate e accreditate” senza alcun fondamento.


Per non generare dubbi di preferenza personale, non toccherò minimamente l’argomento della qualità delle formazioni offerte, anzi dirò che sono tutte di gran valore e forniscono utili e preziosi strumenti per diventare ottimi operatori delle DBN. Parlerò, invece, dei termini usati da alcuni istituti di formazione e proverò a spiegare, a norma di legge, quando e perché l’utilizzo di un termine è improprio e fuorviante, quando non addirittura illegale.


L’indispensabile premessa da fare è relativa alla professione dell’Operatore in DBN che, in Italia, è regolata ai sensi della L. n. 4/2013 che detta le “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” in Ordini o Collegi.


Cosa si intende con la locuzione “professione non organizzata in ordini o collegi”?


A norma del contenuto normativo della sopraindicata legge, con tale definizione deve essere indicata ogni attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.


Attenendosi alle semplici regole dettate dalla L. n. 4/2013 la professione è sempre praticabile, senza bisogno di alcuna attestazione o garanzia di aver seguito un particolare iter formativo. Per assurdo, se una persona volesse offrirsi nel mondo del lavoro come operatore delle DBN senza mai aver frequentato un’ora di formazione nel campo potrebbe, aimè, farlo.


Conclusioni: quando un istituto di formazione offre i suoi programmi didattici asserendo che “solo in seguito alle attestazioni che rilascerà all’operatore, per costui sarà legalmente possibile lavorare”, sta mentendo.


Vediamo adesso quali diciture possiamo trovare sul foglio che tradizionalmente, a fine corso, qualsiasi istituto di formazione rilascia all’allievo che abbia terminato l’iter formativo.


ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: attesta la partecipazione a un corso e può essere rilasciato da qualunque istituto di formazione, ossia Associazione o Società che si occupi di formazione in DBN


Può essere rilasciato sia per la formazione professionalizzante, sia per i successivi aggiornamenti professionali.


Qualsiasi Istituto di Formazione rilasci un’attestazione di frequenza dei suoi corsi sta, onestamente, asserendo di aver verificato che il soggetto al quale l’attestazione è stata fornita ha usufruito del corso erogato. Semplice e impeccabile.


DIPLOMA: anche se non esiste a tutt’oggi un espresso divieto all'utilizzo di tale termine, di solito il termine diploma è associato ad iter scolastico formale, non ad una formazione informale, quale quella offerta dagli “istituti di formazione informale”, ossia dalla stragrande maggioranza degli istituti di formazione in DBN.


Di conseguenza, anche se usare il termine diploma non costituisce un illecito, mi sentirei di sconsigliarne l’uso per non generare confusione nell’utenza. Se un istituto, potendo scegliere tra un termine ambiguo ed uno chiaro (l’attestato di frequenza) preferisce quello ambiguo, ai miei occhi ha fatto una scelta di campo.


ATTESTATO DI QUALITÀ: l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rappresenta, ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013, uno strumento di qualificazione della professione.


Può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

la Legge 4/2013 - “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” - prevede che le Associazioni di rappresentanza dei professionisti possano iscriversi negli appositi elenchi conoscitivi del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), ovviamente purché ne abbiano i requisiti, e che possano rilasciare ai propri iscritti un Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi di rappresentanza (Art. 7 L. n. 4/2013), rendendoli più riconoscibili quali professionisti preparati e aggiornati, di conseguenza più competitivi sul mercato.


Conclusioni: qualsiasi ente, che non sia una associazione professionale iscritta nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, prometta un “attestato di qualità” sta compiendo una azione illecita.


ATTESTATO DI COMPETENZA: è rilasciato da un Istituto di Formazione Formale accreditato in Regione.

Questa attestazione di competenza formale si consegue dopo un corso della durata di 48 ore, al quale può accedere solo il professionista che abbia completato un iter formativo pari (come minimo) a quello definito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia.


Conclusioni: qualsiasi ente, che non sia un Istituto di Formazione Formale accreditato in Regione, prometta un “attestato di competenza” e non segua l’iter di cui sopra, sta compiendo una azione illecita.


CERTIFICAZIONE: le certificazioni sono rilasciate da un organismo di certificazione accreditato presso l’ente di accreditamento (in Italia: ACCREDIA) sulla base della normativa tecnica appositamente predisposta dall’UNI (Ente Italiano di Normazione).


Conclusioni: qualsiasi ente, che non sia un organismo di certificazione accreditato presso l’ente di accreditamento ACCREDIA e non segua l’iter di cui sopra, prometta un “certificazione di competenza” sta compiendo una azione illecita.


Siccome alla creatività non c’è mai fine, molti istituti di formazione truffaldini mescolano i termini che abbiamo analizzato e compongono diciture complesse e altisonanti alle quali aggiungono “riconosciuto a livello nazionale” (europeo, mondiale, interplanetario..).

Tocca chiarire che tali riconoscimenti sono strettamente autoreferenziali.

Mi spiego meglio: se la mia associazione ha attestato la formazione di un allievo in una DBN e la mia associazione è iscritta ad un Ente di Promozione Sociale, questo Ente di Promozione Sociale “riconoscerà in tutta Italia” la mia formazione. Questo cosa comporta? Legalmente nulla: posso spendermi le competenze acquisite sia che l’ente le “riconosca” o meno, non comporta nulla di stringente ad alcun livello per quanto riguarda l’esercizio della professione.


Un’ultima considerazione relativa ai “diplomi riconosciuti dal CONI”


Alcuni enti di formazione propongono corsi alla fine dei quali promettono “Diplomi Nazionali riconosciuti dal CONI”.


Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionale ESP (Csen, Acsi, Asi, Endas, Uisp, Libertas ecc): sono enti riconosciuti dal CONI (il CONI cioè riconosce la loro esistenza ma non sempre il loro operato) essi sono deputati alla promozione e all'avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica. Gli stessi Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, possono anche essere Enti di Promozione Sociale e, in quanto tali, affiliare Associazioni, tra cui gli istituti di formazione non formale in DBN.


Il CONI rilascia, in campo sportivo, Diplomi riconosciuti per i tecnici che abbiano terminato un iter abilitante. Non rilascia e non riconosce abilitazioni in campi diversi dallo sport.


Quando un istituto di formazione gioca sulla dicitura “riconosciuto CONI” non sta asserendo che il proprio iter formativo sia riconosciuto dal CONI, ma che è riconosciuta dal CONI l’Ente di Promozione alla quale è affiliato e, di conseguenza, il logo del CONI può comparire nelle attestazioni rilasciate, che non sono altro che attestazioni di frequenza del corso riconosciute solo all’interno del proprio circuito associativo.


Conclusioni: personalmente, ad un istituto che si propone con un “gioco delle tre carte”, non affiderei la mia formazione, ma la scelta è sempre personale.


Le parole hanno un senso, un peso e un valore e, soprattutto, definiscono chi le usa.

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